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Come tutelarsi dal sinistro stradale all’estero

Per moderare le problematiche dei sinistri transfrontalieri, almeno all’interno dell’UE, sono stati emanati degli atti normativi che cercano, nel limite del possibile, di orientare gli Stati membri.
L’ultimo atto di indirizzo è stato presentato il 24 maggio scorso, dalla Commissione Europea, sotto forma di direttiva. La proposta, in estrema sintesi, è diretta a risolvere le seguenti problematiche:

  • Livelli minimi di copertura. I cittadini dell’UE avranno diritto alle stesse condizioni minime di protezione in ogni Stato membro. La proposta fissa, infatti, dei livelli di protezione minimi e armonizzati in tutta l’UE per quanto riguarda i danni materiali e le lesioni personali;
  • Insolvenza di un assicuratore. Se l’assicuratore del veicolo che ha causato un incidente è insolvente (fallimento, liquidazione, ecc.) le vittime saranno risarcite integralmente nel loro Stato membro di residenza. La responsabilità finanziaria finale sarà a carico del settore assicurativo dello Stato membro in cui ha sede l’assicuratore insolvente;
  • Validità transfrontaliera delle attestazioni di sinistrosità passata. Gli assicuratori saranno tenuti a trattare le attestazioni di sinistrosità passata, emesse negli altri Stati membri, alla stregua di quelle rilasciate a livello nazionale (nel nostro caso il c.d. bonus malus). Ciò dovrebbe garantire che chi sottoscrive un’assicurazione all’estero possa beneficiare di premi assicurativi più vantaggiosi anche negli altri Stati membri.

Come accennato il testo elaborato dalla Commissione è una direttiva che, a differenza dei regolamenti, non ha efficacia diretta negli Stati membri ma deve essere attuata tramite una legge nazionale e, in più, per ora è solo una proposta e deve essere approvata dalle istituzioni comunitarie. Ciò che rileva maggiormente, allo stato attuale, è il fatto che la medesima proposta deriva dalle problematiche che sono state segnalate all’UE dai cittadini e dalle associazioni di categoria europee il che dimostra come le problematiche evidenziate sopra sono tutt’altro che remote e pongono, chi va all’estero, in una condizione svantaggiata.

In Italia, infatti, gli utenti della strada sono efficacemente protetti da un sistema assicurativo dettagliatamente disciplinato dal codice delle assicurazioni private che in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazioni è previsto l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada che si occuperà di risarcire il danneggiato.

Ciò che più ci interessa, quindi, della proposta di direttiva in commento è la tutela offerta al danneggiato di un sinistro che si è verificato all’estero.

In materia si segnala, senza pretese si esaustività, come la legge che disciplina non solo la colpevolezza, il che sembra ovvio, ma il risarcimento del danno è la legge dello Stato nel quale si è verificato l’incidente.
Per comprendere meglio il problema è utile fare un esempio concreto.
Poniamo il caso che Tizio, italiano, decida di recarsi in un altro Paese europeo con la propria motocicletta. Arrivato a destinazione un’automobilista gli taglia la strada e Tizio muore nell’incidente. A questo punto la moglie ed i figli di Tizio come si dovranno comportare?

Per prima cosa dovranno chiedere alla CONSAP chi è il mandatario, nominato in Italia, dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro (la procedura è descritta qui https://www.consap.it/servizi-assicurativi/organismo-di-indennizzo-italiano/procedure-e-modulistica/). La possibilità di rivolgersi ad un interlocutore in Italia è di certo un vantaggio ma le problematiche sono altre.
Come anticipato, infatti, per sapere se la colpa del sinistro è di Tizio o dell’automobilista non si dovrà applicare il Codice della Strada Italiano ma la legge che regola la circolazione nel luogo del sinistro; ciò pare anche ovvio ma la problematica, legislativa, riguarda anche:

  • la legge applicabile al risarcimento del danno. In Italia, infatti, per valutare le conseguenze di un sinistro mortale, dal punto di vista non patrimoniale, si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Milano (https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=847). A mero titolo esemplificativo le tabelle prevedono come ad un figlio spetti, per la morte del padre, da € 165.960,00 a € 331.920,00. Trattandosi, però, di sinistro all’estero i criteri per il risarcimento del danno saranno indicati dalla legge del luogo del sinistro. Pare di tutta evidenza che se il sinistro si verifica in un Paese in cui il reddito pro capite è nettamente inferiore al nostro i figli di Tizio avranno diritto ad un risarcimento irrisorio rispetto a quello che avrebbero percepito in Italia;
  • una nota procedurale ma non di poco conto. Se, infatti, l’impresa designata in Italia non volesse riconoscere il risarcimento ai figli e alla moglie di Tizio gli stessi dovrebbero rivolgersi non ad un Tribunale italiano ma ai giudici del luogo del sinistro. Il principio, in realtà, è stato mitigato dalla Corte di Giustizia, per i sinistri verificatisi in Europa, la quale ha stabilito, nel dicembre del 2007, che il danneggiato ha diritto di instaurare un procedimento innanzi al giudice del proprio Stato di origine ma, la normativa da applicare, resta sempre quella del luogo in cui si è verificato l’incidente. In pratica, e riprendendo l’esempio, i familiari di Tizio potrebbero iniziare una causa in Italia, con un avvocato italiano, ma il diritto che si dovrà applicare resterà sempre quello estero (con tutte le problematiche del caso, non solo per gli avvocati ma per lo stesso giudice che non conosce, né ha mai studiato, il diritto estero).

Il consiglio che possiamo dare per essere più tranquilli e in attesa che si proceda ad una armonizzazione effettiva del sistema assicurativo non ci resta che giocare d’anticipo e stipulare una polizza assicurativa personale che ci protegga, a prescindere dalle assicurazioni dei residenti nello Stato che intendiamo visitare.

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