Covid-19, Fondo di Garanzia: pronti i provvedimenti per l’operatività
Dopo che, con la Circolare n. 10 il Fondo Nazionale di Garanzia per le P.M.I. aveva dato il via all’operazione “25.000 Euro”, ora, con la Circolare n. 11 il Fondo informa che sono operativi i provvedimenti previsti dal Decreto Liquidità per potenziare ed ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia.
In particolare, è ora possibile presentare le richieste della garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti” – Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19.
Si tratta degli aiuti che servono a coprire le esigenze di liquidità delle imprese di maggiori dimensioni, ma sempre nell’ambito delle P.M.I., ed anche a soddisfare le loro esigenze di investimento ove, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale sia una start up o abbia sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di COVID-19 o abbia necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.
L’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo deve rientrare in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
In questi casi, l’operazione finanziaria:
- può superare:
- sia il limite del doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività),
- sia il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019;
- ma non può superare il limite di durata di 72 mesi.
Ove ciò sia dimostrato, il Fondo può rilasciare una copertura al 90% della garanzia diretta richiesta dalle banche o addirittura la copertura al 100% per la riassicurazione rilasciate sulle garanzie prestate da confidi, a condizioni che esse non superino il 90% del finanziamento.
Qualora non siano rispettati tali limiti, la garanzia del Fondo potrà essere concessa rispettando i sensi dei Regolamenti “de minimis”.
Sul sito del Fondo (https://www.fondidigaranzia.it/normativa-emodulistica/guide-e-manuali/) è disponibile la Guida Operativa per l’inserimento sul Portale del Fondo delle richieste di garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo.
Inoltre, è disponibile il Modulo “Richiesta di garanzia ai sensi della Punto 3.2 del Quadro temporaneo” che dovrà essere caricato sul portale del Fondo di Garanzia, quale documentazione integrativa, successivamente alla presentazione della domanda.