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Disdetta del contratto RCA: quando? e quali documenti occorrono?

La disdetta del contratto RCA non è più necessaria dopo l’abolizione del tacito rinnovo, in vigore fino a tutto il 2012 ma che adesso non rientra più tra gli obblighi di chi vuole cambiare compagnia. Per passare da un’assicurazione auto a un’altra basta infatti attendere la scadenza annuale della polizza RC auto, senza ulteriori adempimenti. Ma che succede se la compagnia assicurativa non soddisfa più o si trova un’offerta migliore da cogliere al volo? È possibile cambiare compagnia e stipulare un nuovo contratto RCA prima che sia scaduto quello ancora in corso? Vediamo innanzitutto se si può fare e poi, eventualmente, come procedere.

L’ASSICURAZIONE AUTO DOPO L’ABOLIZIONE DEL TACITO RINNOVO

Se da un lato, con l’abolizione del tacito rinnovo, sugli automobilisti non grava più l’incombenza di comunicare anticipatamente alla propria compagnia la volontà di cambiare ‘parrocchia’, dall’altro bisogna ricordare che i contratti RC auto non possono durare oltre 12 mesi. Come dispone con chiarezza l’articolo 170-bis del codice che regola le assicurazioni private. Potrebbe però insorgere, per volontà o per causa di forza maggiore, la necessità di interrompere la polizza prima del tempo. Si può fare? Intanto va ricordato che l’abolizione del tacito rinnovo non cambia i termini del contratto assicurativo, che si estingue naturalmente alla scadenza della polizza annuale.

È POSSIBILE CAMBIARE COMPAGNIA ASSICURATIVA PRIMA DELLA SCADENZA?

Ciò sottintende non si può ‘salutare’ all’improvviso la compagnia prima della scadenza, a meno che non sussistano giustificati motivi. Non si può, per esempio, richiedere il recesso anticipato del contratto RC auto per convenienza o a causa di una diatriba con l’assicurazione. In questi casi cambiare la compagnia assicurativa prima della scadenza annuale è praticamente impossibile. E se viene miracolosamente concessa, contempla quasi certamente il pagamento di una penale e/o della quota di premio rimanente (dipende dalle clausole del contratto). La ragione principale di questo vincolo è da rinvenire nella consegna dell’attestato di rischio, che può essere rilasciato all’automobilista solo al termine dei 12 mesi, in corrispondenza della scadenza annuale della polizza.

DISDETTA CONTRATTO RCA PRIMA DELLA SCADENZA: QUANDO È POSSIBILE

Ci sono però dei casi particolari che ammettono la disdetta del contratto RCA prima della scadenza naturale, senza il pagamento di alcuna penale e, anzi, con la possibilità di ottenere il rimborso del premio non goduto. Questi casi riguardano soprattutto la vendita, la rottamazione, il furto o l’incendio della vettura. Oppure il malaugurato decesso dell’intestatario della polizza. Qualora si verifichi uno di questi eventi, la richiesta di disdetta del contratto di assicurazione auto dev’essere inoltrata secondo le modalità previste dalla compagnia, allegando gli specifici documenti che comprovino quanto accaduto.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER CHIEDERE LA DISDETTA

Generalmente, dopo la vendita, il furto o la rottamazione della vettura, se si ha intenzione di acquistarne un’altra, il contratto di assicurazione precedente viene trasferito e adeguato alle caratteristiche del nuovo veicolo. Se invece oltre alla disdetta si intende cambiare compagnia o chiudere definitivamente con un’auto di proprietà, allora la compagnia riconosce al contraente un rimborso equivalente al periodo di assicurazione non ancora goduto. Per la disdetta dell’assicurazione dovuta a furto occorre allegare la relativa denuncia alle Forze dell’ordine. Mentre in caso di disdetta dovuta a demolizione serve presentare: l’attestazione del PRA che certifica la riconsegna di targhe e libretto dell’auto; il certificato di rottamazione; e il certificato di distruzione del contratto di assicurazione precedente, che di norma viene ritirato dall’agenzia.

DISDETTA DELLE GARANZIE ACCESSORIE

Le garanzie accessorie della RC auto sono state oggetto di un’importante modifica nel Ddl Concorrenza del 2017. Prima di allora, contrariamente alla sola responsabilità civile, erano sempre sottoposte al regime di tacito rinnovo. E quindi se si voleva sciogliere il contratto era necessario inviare la disdetta. Da allora però le cose sono cambiate e oggi sono previste due diverse opzioni. La prima prevede che le polizze aggiuntive sottoscritte contestualmente alla RC auto, sia nello stesso contratto che con contratto a parte, non siano più soggette al tacito rinnovo; la seconda dispone invece che nelle polizze accessorie stipulate insieme al finanziamento o l’acquisto di un’auto nuova sia ancora consentito il tacito rinnovo.

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