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Pneumatici fuori uso (PFU): nuovo regolamento in vigore dal 23 aprile

Entrerà in vigore il 23 aprile 2020 il nuovo “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso”.
Si tratta del decreto del ministro dell’Ambiente n.182 del 19 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 aprile, firmato in attuazione dell’articolo 228 del Testo Unico Ambientale del 2006.

Il regolamento disciplina le modalità di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), offrendone anche una precisa definizione: si tratta di “pneumatici rimossi dal loro impiego, a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”.
Com’è previsto dal TU Ambientale, produttori e importatori di pneumatici hanno il compito di gestire quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli degli pneumatici immessi sul mercato dagli stessi e destinati alla vendita sul territorio nazionale e, in attuazione di ciò, il regolamento introduce alcune importanti novità:

– Impiego degli eventuali avanzi di gestione economici di fine anno per la riduzione del contributo ambientale sui pneumatici a carico dei consumatori (come le imprese di autotrasporto, definite dal regolamento “generatori degli PFU);
– Maggior controllo sui gestori di PFU in forma individuale e sugli acquisti di pneumatici online. Con l’istituzione del “Rappresentante autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU a cui sono tenuti;
– Introduzione per tutti i responsabili della gestione dei PFU dell’obbligo di effettuare la raccolta su tutto il territorio nazionale. I soggetti autorizzati alla gestione dei pneumatici fuori uso, siano essi in forma associata oppure in forma individuale, dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al ministero dell’Ambiente i quantitativi raccolti.
– Maggiore trasparenza sui soggetti di gestione individuali, che rappresentano circa il 10% del totale nazionale. Quest’ultimi, al pari dei soggetti di gestione in forma associata, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al ministero dell’Ambiente, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU, nonché agli obblighi di raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale.
– Istituzione del Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici presso il ministero dell’Ambiente, le cui modalità operative verranno definite con successivo provvedimento, che dovrà essere adottato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

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